Suggerimenti
dei Supervisori del Tirocinio
operanti presso l'Università degli Studi di Sassari
Le Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti della secondaria nascono nel contesto di un progetto interministeriale che prevede non solo l'allungamento dei tempi di formazione iniziale degli insegnanti, ma soprattutto una riqualificazione del loro itinerario formativo.
Non si ritiene più sufficiente la conoscenza della materia, della disciplina che si insegnerà.
Non si ritiene più sufficiente il possesso di cognizioni generali e astratte di psicologia dell'età evolutiva, di pedagogia, di didattica generale e specifica della materia che si insegnerà.
Le SSIS nascono dalla necessità di coniugare il sapere e il saper fare, rispondono all'esigenza di comporre le conoscenze, le competenze e le abilità del futuro insegnante nel concreto esercizio di un biennio di attività di ricerca, riflessione e simulazione pedagogica e didattica.
La grande novità dell'iniziativa concertata e concretizzata da M.U.R.S.T. e M.P.I. consiste nel riconoscimento della necessità di un connubio tra
la teorizzazione didattica
orientata nella prospettiva di un investimento pratico
e
l'esercizio effettivo di un apprendistato pratico
guidato da una sicura consapevolezza teorica.
Nella vita delle SSIS,
la prima funzione sarà svolta dai docenti che impartiranno le lezioni di didattica generale e disciplinare,
la seconda funzione sarà svolta dai docenti della Scuola Secondaria (S.d.T.)
Non ci sembra che, nel quadro normativo attuale e nella sua effettiva applicazione, la figura del S.d.T. trovi una valutazione adeguata alla qualità della prestazione professionale richiesta.
Riteniamo opportuno ipotizzare forme di riconoscimento economico e giuridico che potrebbero rendere più efficace la presenza dei docenti della Scuola Secondaria nell'ambito delle SSIS.
Sinteticamente, formuliamo le seguenti richieste:
- presenza di tutti i S.d.T. negli organismi di gestione della Scuola di specializzazione (non solo di una loro rappresentanza): negli organismi di governo universitari, sono presenti per rappresentanza sempre e solo le figure subalterne, e i S.d.T. hanno nella Scuola di specializzazione una funzione specifica ma non subalterna;
- disponibilità di spazi adeguati allo svolgimento delle funzioni previste, nel contesto di una Scuola di specializzazione che avrà - dal prossimo anno accademico - circa 300 iscritti frequentanti;
- riconoscimento economico e giuridico della funzione svolta dal S.d.T.;
in particolare,
- attribuzione al S.d.T. di una fisionomia giuridica sua propria e di una retribuzione accessoria almeno doppia rispetto a quella che l'art. 28 del Contratto Nazionale del Comparto Scuola prevede per le funzioni obiettivo svolte nelle singole scuole secondarie;
- attribuzione automatica degli incentivi previsti dall'art. 29 del Contratto Nazionale del Comparto Scuola, sottoscritto il 29/05/99: Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente (la selezione attraverso la quale sono stati individuati gli 818 S.d.T. operanti a livello nazionale è molto più rigorosa di quella che porterà a premiare la professionalità del 20% circa dei docenti di ruolo negli stessi ordini di scuole);
- autorizzazione all'uso di mezzi propri e rimborso spese per i viaggi effettuati dai S.d.T.
- dall'istituto scolastico in cui presta servizio verso la sede della SSIS
- dalla sede della SSIS verso gli istituti ove avviene il tirocinio;
- buoni mensa per i giorni in cui l'attività è svolta di mattina e di pomeriggio;
- definizione precisa dell'orario di lavoro da svolgersi presso le scuole secondarie di appartenenza, affinché le ore effettivamente prestate non eccedano il 50% dell'orario di cattedra (con riguardo anche alle attività degli Organi Collegiali);
- automatismo del rinnovo dell'utilizzazione biennale, a modifica dell'art. 2 del d.m. M.P.I. 2 dicembre 1998, che delega la decisione agli organismi preposti alla Scuola di specializzazione (per i docenti utilizzati nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria è già prevista l'utilizzazione quadriennale a tempo pieno: art. 6 del medesimo decreto);
- possibilità che al termine del quadriennio venga disposta un'ulteriore utilizzazione, a modifica dell'art. 2 del d.m. M.P.I. 2 dicembre 1998;
- titolarità del laboratorio didattico (tirocinio indiretto)
- puntuale definizione delle rispettive funzioni nelle attività di cui
al d.m. M.U.R.S.T. 26 maggio 1998, art. 1 punto (e), art. 2 commi 3, 5, 8;
- Verifica della compatibilità tra il dettato del suddetto decreto, all'art. 2 comma 5, e
quanto previsto dal D.P.R. 31 luglio 1996, n. 470, all'art. 3.
Per quanto riguarda l'I.A., il quadro normativo attuale è così carente che occorre chiederne, anzitutto, una più precisa definizione.
Sassari, mercoledì 3 novembre 1999
i Supervisori del Tirocinio
operanti presso l'Università degli Studi di Sassari